Valorizzare e incentivare l’educazione alle arti visive in tutti gli ordini di scuole, proponendo progetti di sperimentazione didattica e metodologica e perseguendo un dialogo costruttivo con le Istituzioni;
Offrire un servizio di informazione, aggiornamento professionale e di riferimento scientifico a tutti i docenti di storia dell’arte e delle altre discipline afferenti al campo delle arti visive;
Contribuire alla valorizzazione delle risorse e delle energie che, nella Scuola italiana, perseguono alacremente l’obiettivo dell’educazione al patrimonio;
Stabilire un network di contatti con associazioni ed enti affini che, in Italia e all’estero, condividano i nostri valori ed interessi;
Promuovere la tutela del patrimonio artistico e ambientale in ogni suo aspetto, incoraggiando e sostenendo iniziative volte ad infondere nei cittadini italiani ed europei un consapevole senso di identificazione nei confronti delle proprie radici storiche e culturali;
Diffondere la cultura artistica in tutti i livelli della società.
L’Anisa è un’associazione disciplinare senza scopo di lucro, ispirata ai valori della democrazia e dell’equità sociale. Attraverso la propria Carta dei Valori, l’Anisa intende attivarsi per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
1. la riqualificazione della professione insegnante, attraverso
2. la diffusione dell’educazione alle arti e al patrimonio, da intendersi come
3. lo sviluppo dell’innovazione metodologica applicata all’educazione alle arti, attraverso
4. l’incoraggiamento verso una politica culturale che
È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modificazioni, una associazione denominata “ANISA per l’educazione all’arte – Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte APS”, da ora in avanti denominata “associazione”. L’associazione è stata costituita per atto pubblico redatto in Roma il 2 aprile 1951 con la denominazione iniziale di A.N.I.M.S.A. (Associazione Nazionale Insegnanti Medi di Storia dell’Arte), successivamente modificata in A.N.I.S.A. (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte) e con l’aggiunta della dicitura “Per l’Educazione all’Arte”.
L’associazione riunisce docenti ed operatori didattici nel campo dell’Educazione all’Arte e della Storia dell’Arte e tutti coloro che si riconoscono nelle finalità dell’art. 2.
L’associazione ha sede legale presso il Liceo Ginnasio “T. Tasso” in Roma, Via Sicilia n. 168 e ha durata illimitata. L’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) acquista efficacia con l’iscrizione nel Relativo Registro.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche e di utilità sociale. L’associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
In particolare, l’associazione intende:
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Per il raggiungimento delle suddette finalità e per la gestione delle precedenti attività di interesse generale, l’associazione potrà, tra l’altro:
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Comitato Direttivo Nazionale.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare una domanda scritta al Comitato Direttivo Nazionale che delibererà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Comitato Direttivo Nazionale, nel libro degli associati.
Il suddetto Comitato deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Direttivo Nazionale, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Gli associati hanno il diritto di:
Gli associati hanno l’obbligo di:
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo Nazionale, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Sono organi dell’associazione:
Organi ufficiali di stampa e di informazione dell’associazione, sono il Bollettino nella veste cartacea e on line e il sito ufficiale www.anisa.it.
ART. 7
Nell’Assemblea, riunita in Congresso Nazionale, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 6 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o per via telematica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Il Comitato Direttivo Nazionale, in qualità di Organo di amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Esso si riunisce almeno 2 volte l’anno (di cui almeno 1 in presenza) in via ordinaria, per iniziativa del Presidente. Il Comitato può essere convocato anche in seduta straordinaria, ove sia necessario, a richiesta del Presidente o su richiesta almeno della maggioranza dei suoi membri.
Rientra nella sfera di competenza del Comitato Direttivo Nazionale tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
Il Comitato Direttivo Nazionale è composto da 11 membri, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Comitato Direttivo Nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Comitato Direttivo Nazionale nomina, fra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale, il Tesoriere ed un altro componente che, insieme ai predetti, costituisce il Comitato Esecutivo.
Il Comitato Direttivo Nazionale nomina anche il Direttore del Bollettino e il Direttore del sito, che partecipano di diritto alle riunioni dello stesso Comitato con solo voto consultivo.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Comitato Esecutivo (Statuto art. 6), è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere e un altro componente nominato dal Comitato Direttivo Nazionale.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto Il Comitato Direttivo Nazionale, può essere rieletto fino a un massimo di due mandati consecutivi. Il Presidente uscente dopo il secondo mandato viene inserito di diritto nel nuovo Direttivo, in qualità di Presidente Emerito, senza doversi candidare. La carica di Presidente Emerito, riconosciuta ai soli Presidenti che abbiano compiuto due mandati consecutivi, ha durata di un solo triennio.
Sono altresì previste le dimissioni volontarie o eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il Revisore dei conti esercita il controllo sull’amministrazione dell’associazione.
Può, in qualsiasi momento, controllare lo stato di cassa, la contabilità e tutti gli atti amministrativi.
Egli dà conto del proprio operato all’Assemblea.
Ai due Probiviri è demandato il compito di risolvere eventuali casi di contenzioso tra associati ed organi associativi, sia a livello centrale che a livello periferico.
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.
Ai fini di cui al precedente art. 13, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Comitato Direttivo Nazionale con il bilancio di previsione dell’anno in corso. L’Assemblea, entro il 30 aprile, approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione. Il bilancio di esercizio verrà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
I bilanci, di esercizio e di previsione, redatti dal Tesoriere, sono depositati anche presso la sede legale e pubblicati sul sito web dell’associazione, in modo che gli associati possano prenderne visione. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell’associazione o dai membri del Comitato Esecutivo, muniti di delega, debbono essere ratificati dal Comitato Direttivo Nazionale.
Il Comitato Direttivo Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
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