Mission e obiettivi – Statuto e regolamento

FINALITA’ DELL’ANISA

Valorizzare e incentivare l’educazione alle arti visive in tutti gli ordini di scuole, proponendo progetti di sperimentazione didattica e metodologica e perseguendo un dialogo costruttivo con le Istituzioni;

Offrire un servizio di informazione, aggiornamento professionale e di riferimento scientifico a tutti i docenti di storia dell’arte e delle altre discipline afferenti al campo delle arti visive;

Contribuire alla valorizzazione delle risorse e delle energie  che, nella Scuola italiana, perseguono alacremente l’obiettivo dell’educazione al patrimonio;

Stabilire un network di contatti con associazioni ed enti affini  che, in Italia e all’estero, condividano i nostri valori ed interessi;

Promuovere la tutela del patrimonio artistico e ambientale in ogni suo aspetto, incoraggiando e sostenendo iniziative volte ad infondere nei cittadini italiani ed europei un consapevole senso di identificazione nei confronti delle proprie radici storiche e culturali;

Diffondere la cultura artistica in tutti i livelli della società.

CARTA DEI VALORI ANISA

L’Anisa è un’associazione disciplinare senza scopo di lucro, ispirata ai valori della democrazia e dell’equità sociale. Attraverso la propria Carta dei Valori, l’Anisa intende attivarsi per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. la riqualificazione della professione insegnante, attraverso

  • la pratica costante dell’aggiornamento scientifico e metodologico;
  •  il riconoscimento del contributo fondamentale e delle responsabilità che i docenti si   assumono in qualità di educatori e di custodi della trasmissione dei saperi e dei principi etici;
  • il perseguimento di  un sistema meritocratico che valuti i  docenti, individuandone competenze e potenzialità;
  • la tutela del sistema scolastico pubblico, quale componente irrinunciabile di una società pienamente democratica che assicuri a tutti i cittadini il diritto all’istruzione;
  • la difesa del principio dell’autonomia dei docenti sul piano delle scelte metodologiche.

2.  la diffusione dell’educazione alle arti e al patrimonio, da intendersi come

  • materia di studio e di riflessione imprescindibile nel sistema educativo di tutti i paesi e dell’Italia in modo particolare, ove se ne auspica il sensibile incremento nel quadro orario di tutti gli indirizzi di studio ed in particolare dell’istruzione liceale;
  • contributo fondamentale alla crescita etica e culturale di tutti i cittadini in un’ottica di educazione continua, che si rinnovi ininterrottamente dall’età pre-scolare fino all’età adulta;
  • strumento di sensibilizzazione che valichi le frontiere geografiche e rafforzi il valore della salvaguardia della memoria di ciascun popolo;

3. lo sviluppo dell’innovazione metodologica applicata all’educazione alle arti, attraverso

  • la diffusione delle sperimentazioni e della progettualità in tutti gli ordini di scuole;
  • il perseguimento del principio della interdisciplinarietà;
  • il consolidamento dell’approccio storicistico allo studio del linguaggio figurativo, inteso come testimonianza imprescindibile per la comprensione dello sviluppo di tutte le civiltà;
  • il confronto costante tra realtà educative diverse, possibilmente in una dimensione di respiro internazionale;
  • la collaborazione tra scuola e altre istituzioni culturali che, nella società, contribuiscano alla tutela del patrimonio e all’educazione all’arte;
  • un aggiornamento continuo dei sistemi di trasmissione dei saperi, che si avvalga quanto più possibile delle moderne tecnologie.

4. l’incoraggiamento verso una politica culturale che

  • tuteli il patrimonio artistico ed il paesaggio dando priorità alla salvaguardia delle radici storiche del nostro Paese, assicurandone l’integrità materiale, la comprensione e la trasmissione alle future generazioni;
  • privilegi la tutela e la valorizzazione delle raccolte museali permanenti, dei monumenti e delle opere d’arte, rispetto all’organizzazione di eventi provvisori di cui non sia accertata l’effettiva valenza scientifica;
  • ponga come proprio obiettivo primario la crescita etica e l’istruzione di tutti i cittadini, senza distinzioni di sorta.

 

STATUTO 

ART. 1 

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modificazioni, una associazione denominata “ANISA per l’educazione all’arte – Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte APS”, da ora in avanti denominata “associazione”.  L’associazione è stata costituita per atto pubblico redatto in Roma il 2 aprile 1951 con la denominazione iniziale di A.N.I.M.S.A. (Associazione Nazionale Insegnanti Medi di Storia dell’Arte), successivamente modificata in A.N.I.S.A. (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte) e con l’aggiunta della dicitura “Per l’Educazione all’Arte”.

L’associazione riunisce docenti ed operatori didattici nel campo dell’Educazione all’Arte e della Storia dell’Arte e tutti coloro che si riconoscono nelle finalità dell’art. 2.

L’associazione ha sede legale presso il Liceo Ginnasio “T. Tasso” in Roma, Via Sicilia n. 168 e ha durata illimitata. L’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) acquista efficacia con l’iscrizione nel Relativo Registro.  

 

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche e di utilità sociale. L’associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, l’associazione intende:

  • promuovere e coordinare ogni attività intesa a potenziare l’Educazione all’Arte sia nelle scuole di ogni ordine e grado sia nella società civile;
  • potenziare e sperimentare attraverso attività di formazione iniziale e in servizio metodologie di insegnamento di Educazione all’Arte, di Storia dell’Arte, di Educazione al Patrimonio culturale quale fattore di educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza;
  • promuovere, in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale, ogni iniziativa volta ad incrementare una più diffusa coscienza del valore storico-culturale del Patrimonio attraverso una puntuale conoscenza dei beni che lo compongono e lo caratterizzano, estesa ai principi della tutela e della conservazione;
  • redigere e sviluppare progetti di studio e di lavoro culturale che coinvolgano nel settore dell’educazione al Patrimonio docenti, operatori scolastici, sociali e culturali e pubblici diversi al fine di sensibilizzare fasce sempre più ampie alle tematiche oggetto di interesse dell’Associazione;
  • redigere e sviluppare progetti di ricerca e innovazione nell’ambito della didattica dell’Arte, della Storia dell’Arte e dell’Educazione al Patrimonio;
  • promuovere, relativamente agli ultimi 3 punti elencati, collaborazioni con Amministrazioni pubbliche, Associazioni od Enti pubblici e privati.
  • promuovere:
  • progetti di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • progetti di formazione universitaria e post-universitaria;
  • progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto;
  • promuovere progetti di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. 

Per il raggiungimento delle suddette finalità e per la gestione delle precedenti attività di interesse generale, l’associazione potrà, tra l’altro:

  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’associazione;
  • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  • stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione da parte delle attività;
  • partecipare alle iniziative promosse da associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’associazione medesima; l’associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  • promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e iniziative di formazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’associazione e le componenti della società civile.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Comitato Direttivo Nazionale. 

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

  • EFFETTIVI: tutti i docenti di Storia dell’Arte, di Disegno e Storia dell’Arte e i docenti e gli operatori didattici nel campo dell’Educazione all’Arte nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla Scuola per l’Infanzia all’Università, i funzionari e gli operatori didattici nei servizi educativi dei Musei e delle Soprintendenze;
  • BENEMERITI: persone fisiche, Enti e organizzazioni che versino all’associazione un congruo contributo;
  • ONORARI: esponenti della cultura a livello nazionale e internazionale;
  • COLLETTIVI: enti o scuole attraverso persone fisiche all’uopo delegate;
  • SOSTENITORI: associati che contribuiscano con una quota superiore a quella associativa di almeno il 25%.
  • Juniores: associati dai 16 ai 30 anni con quota di iscrizione ridotta
  • Amici dell’ANISA: persone fisiche che aderiscono a progetti di educazione permanente.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare una domanda scritta al Comitato Direttivo Nazionale che delibererà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Comitato Direttivo Nazionale, nel libro degli associati.

Il suddetto Comitato deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Direttivo Nazionale, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso richiesta scritta motivata indirizzata al Comitato Esecutivo.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

 

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo Nazionale, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Comitato Direttivo Nazionale, in qualità di Organo di amministrazione;
  • il Comitato Esecutivo
  • Il Presidente
  • Il Vicepresidente (che assume funzione vicaria in caso di assenza o impedimento del Presidente)
  • Il Segretario Nazionale
  • l’Organo di controllo, se obbligatorio per Legge;
  • il Tesoriere
  • il Revisore dei conti;
  • i Probiviri.
  • I Rappresentanti provinciali, eletti dall’Assemblea degli associati di ogni sezione provinciale.

 Organi ufficiali di stampa e di informazione dell’associazione, sono il Bollettino nella veste cartacea e on line e il sito ufficiale www.anisa.it.

ART. 7

(Assemblea)

Nell’Assemblea, riunita in Congresso Nazionale, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 6 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o per via telematica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  • approva i regolamenti interni, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre   il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ART. 8

(Comitato Direttivo Nazionale)

Il Comitato Direttivo Nazionale, in qualità di Organo di amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Esso si riunisce almeno 2 volte l’anno (di cui almeno 1 in presenza) in via ordinaria, per iniziativa del Presidente. Il Comitato può essere convocato anche in seduta straordinaria, ove sia necessario, a richiesta del Presidente o su richiesta almeno della maggioranza dei suoi membri.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato Direttivo Nazionale tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • convocare l’Assemblea (Congresso) e il Congresso Nazionale straordinario, nonché periodici convegni di studio e/o formazione.

Il Comitato Direttivo Nazionale è composto da 11 membri, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Comitato Direttivo Nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Direttivo Nazionale nomina, fra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale, il Tesoriere ed un altro componente che, insieme ai predetti, costituisce il Comitato Esecutivo.

Il Comitato Direttivo Nazionale nomina anche il Direttore del Bollettino e il Direttore del sito, che partecipano di diritto alle riunioni dello stesso Comitato con solo voto consultivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Art. 9 

Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo (Statuto art. 6), è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere e un altro componente nominato dal Comitato Direttivo Nazionale.

 

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente dura in carica quanto Il Comitato Direttivo Nazionale, può essere rieletto fino a un massimo di due mandati consecutivi. Il Presidente uscente dopo il secondo mandato viene inserito di diritto nel nuovo Direttivo, in qualità di Presidente Emerito, senza doversi candidare. La carica di Presidente Emerito, riconosciuta ai soli Presidenti che abbiano compiuto due mandati consecutivi, ha durata di un solo triennio.

Sono altresì previste le dimissioni volontarie o eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

 

Art. 11

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 12

(Revisore dei conti)

Il Revisore dei conti esercita il controllo sull’amministrazione dell’associazione.

Può, in qualsiasi momento, controllare lo stato di cassa, la contabilità e tutti gli atti amministrativi.

Egli dà conto del proprio operato all’Assemblea.

 

ART. 13

(Probiviri)

Ai due Probiviri è demandato il compito di risolvere eventuali casi di contenzioso tra associati ed organi associativi, sia a livello centrale che a livello periferico.

 

 ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.

 

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ART.  16

(Risorse economiche)

 

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

  • quote associative, che i rappresentanti provinciali entro il 31 marzo di ogni anno dovranno provvedere a far pervenire alla Segreteria Nazionale; il 50% delle quote spetta alle singole sezioni provinciali;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
  • proventi da attività di raccolta fondi; di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore.

 

ART 17

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Comitato Direttivo Nazionale con il bilancio di previsione dell’anno in corso. L’Assemblea, entro il 30 aprile, approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione. Il bilancio di esercizio verrà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

I bilanci, di esercizio e di previsione, redatti dal Tesoriere, sono depositati anche presso la sede legale e pubblicati sul sito web dell’associazione, in modo che gli associati possano prenderne visione. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell’associazione o dai membri del Comitato Esecutivo, muniti di delega, debbono essere ratificati dal Comitato Direttivo Nazionale.  

Il Comitato Direttivo Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

 

 ART.  18

(Libri)

 

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Direttivo Nazionale;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo Nazionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo Nazionale, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

 

ART. 20

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

 

ART.  21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

 In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. 

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

ART. 22 

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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Regolamento ANISA 2023 def

 

Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte APS